Eutanasia, deriva dall’unione del prefisso greco “eu”, che indica il bene, e la parola morte; infatti, nel pensiero filosofico antico indicava una morte bella a compimento della vita. Attualmente, indica una forma di morte non dolorosa e deliberata, in modo da evitare le sofferenze del fine vita.
In questo articolo si cerca di comprendere cosa si intende per eutanasia e cosa eutanasia non è, com’è la situazione in tema di fine vita in Italia e nel mondo e qual è il ruolo della Chiesa Cattolica in questo ambito.
Quante parole per indicare il fine vita
L’eutanasia consiste in quell’azione (eutanasia attiva) o omissione (eutanasia passiva) volta a procurare la morte di una persona in modo anticipato rispetto alla morte naturale con la finalità di alleviarne le sofferenze. In questo caso, il soggetto deve essere consenziente e deve dichiarare espressamente la propria volontà di morire. Esistono due forme di eutanasia: la prima è il suicidio medicalmente assistito, ovvero quello che si realizza con l’aiuto di un medico che prescrive farmaci letali per l’autosomministrazione; la seconda è l’eutanasia volontaria, che indica la richiesta di essere soppresso e l’autorizzazione esplicita del paziente al medico, il quale partecipa direttamente nella somministrazione del farmaco.
Proviamo a non confondere i termini
Potrebbe però accadere che l’eutanasia come già definita venga confusa con altri termini indicanti forme di trattamenti o di rinuncia a questi ultimi che non rientrano nel concetto di eutanasia in senso stretto. Tra questi figura l’uccisione medicalizzata di una persona senza il suo consenso, la quale viene considerata una forma di omicidio. Non si considera eutanasia nemmeno l’astensione o la sospensione di trattamenti futili, nonché la sedazione terminale, ovvero l’uso di farmaci sedativi per dare sollievo alla persona malata negli ultimi momenti di vita.
La rinuncia all’accanimento terapeutico non è eutanasia, bensì denota la cessazione di interventi sproporzionati, gravosi e inutili che non possono interrompere il decorso di una malattia mortale; perciò, produrrebbero un allungamento della vita a costo di alte sofferenze. In ogni caso, non si legittima la sospensione delle cure ordinarie che accompagnino il paziente ad una morte dignitosa. Al contrario della rinuncia all’accanimento terapeutico, l’abbandono terapeutico, ovvero l’interruzione delle cure e dei sostentamenti ordinario, è una forma di eutanasia passiva.
Infine, quando si menzionano le cure palliative non si parla di una forma di eutanasia, bensì di un approccio integrato di assistenza e cura di un paziente gravemente malato o terminale. Queste cure non solo migliorano la qualità di vita dei pazienti, ma anche quella della famiglia che viene sostenuta nella fase di distacco dal paziente. In questo caso, la morte non viene accelerata, bensì guidata nel suo decorso.
Come si agisce nel mondo?
L’Associazione Luca Coscioni ha realizzato una mappa che distingue le legislazioni sul suicidio medicalmente assistito nel mondo.

Sono solo 28 i paesi e i territori in cui tale pratica è riconosciuta come legale. Tra questi paesi, l’Italia è l’unico che concede l’accesso al suicidio medicalmente assistito solo a chi è tenuto o tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.
La pratica è totalmente proibita in gran parte degli Stati Uniti – dove manca una legge federale –, dell’America Latina – dove solo Cuba e la Colombia hanno una legge a riguardo –, dell’Asia e dell’Europa orientale e meridionale. L’Australia permette quasi completamente l’uso di tale pratica. Mentre, mancano leggi specifiche in gran parte dei paesi dell’Africa e del sudest asiatico.
Come si accede al suicidio assistito?
Nella quasi totalità degli Stati dove la pratica viene concessa, i requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito sono il compimento della maggiore età, la capacità di autodeterminazione, la presenza di malattie o condizioni di salute irreversibili e che causino una forma sofferenza intollerabile. Eclatante è il caso del Belgio, Paese nel quale dal 2014 tali pratiche sono ammesse anche per i minorenni a condizione che il soggetto esprima una forma di consenso, e se ne possa valutare la capacità di discernimento.
Un caso noto in Europa è quello della Svizzera, che è stato il primo paese al mondo a legittimare il suicidio medicalmente assistito entro alcune condizioni; tuttavia, non vi sono concessioni esplicite riguardo all’eutanasia. Un caso emblematico di morte assistita avvenuto in Svizzera nel settembre 2024 è quello nel quale si è fatto ricorso al macchinario Sarco, inventato da Philip Nitschke e Alexander Bannink, che permette di morire col metodo dell’ipossia da azoto. L’uso di tale macchinario non è permesso in Svizzera, e infatti, vi sono stati diversi arresti riguardanti questo caso. Inoltre, un timore che si diffonde in tale paese è quello di divenire un luogo del “turismo della morte”.
La situazione in Italia
In Italia non vi è ancora una legge che disciplini quando si può autorizzare l’eutanasia o il suicidio medicalmente assistito, pertanto, si agisce sulla base della sentenza numero 242 del 2019 della Corte costituzionale, cosiddetta Cappato-Antonioni. L’assenza di una legge specifica in materia e di una definizione precisa dei casi in cui è possibile rilasciare l’autorizzazione al suicidio medicalmente assistito rende la gestione della materia confusionaria e discriminatoria per i pazienti.
Formalmente, in Italia l’eutanasia è considerata illegale, ma con la sentenza sopracitata si prevede che il reato di aiuto al suicidio non si presenta, se l’aiuto viene fornito a un paziente “tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”. Se la persona possiede tali requisiti si può procedere solo previa valutazione delle condizioni di salute avvenuta all’interno del Sistema Sanitario Nazionale.
Dal punto di vista giuridico, in Italia solo l’eutanasia attiva può essere punibile come condotta omicidiaria (ai sensi degli articoli 579 c.p., Omicidio del consenziente e 580 c.p., Istigazione o aiuto al suicidio). Al contrario, nell’ipotesi di eutanasia passiva la condotta è punibile solo se in capo al medico sussiste un obbligo di cura, che però viene a mancare se il paziente rifiuta il trattamento sanitario. Secondo la giurisprudenza, il rifiuto di un trattamento sanitario da parte del paziente autorizza il medico non solo a comportamenti omissivi, ma anche commissivi; quindi, non solo il medico si può astenere dal curare il paziente, ma può anche interrompere la ventilazione meccanica, come avvenuto nel caso Welby.
Casi che hanno fatto la storia
Ci sono dei casi che hanno segnato la giurisprudenza in materia, tra questi il caso Englaro (2010), nel quale si è considerata legittima la richiesta del padre di Eluana Englaro – in qualità di tutore – di interrompere la nutrizione e l’idratazione mediante sondino nasogastrico della figlia. Ugualmente rilevante è il già citato caso Cappato-Antoniani (Caso Dj Fabo): nel 2019 la Consulta di Milano ha assolto Marco Cappato dall’accusa di aiuto al suicidio, poiché si è stabilito che il divieto di aiutare una persona a procurarsi la morte deve essere bilanciato con il diritto a una vita dignitosa e al rifiuto dei trattamenti terapeutici quando si presenta una malattia certamente degenerativa.
Nel novembre 2021, sulla base della sentenza 242/2019 della Corte costituzionale, il comitato etico dell’azienda sanitaria delle Marche ha autorizzato il suicidio assistito di un paziente tetraplegico. Questo è stato il primo caso in Italia di autorizzazione al suicidio assistito. Dopo l’approvazione alla Camera nel marzo 2022 della proposta di legge Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita, che ha reso legale il suicidio assistito a determinate condizioni, a giugno tale paziente è stato il primo a poter accedere legalmente a tale pratica.
L’influenza dello Stato, della Santa Sede e dei Pro Vita
Il dibattito sul tema del fine vita si scontra inevitabilmente con delle implicazioni di carattere politico, religioso ed etico-morale.
La posizione della Chiesa cattolica sul fine vita è da sempre contraria a qualsiasi forma di eutanasia. La Chiesa ha invitato a riflettere sull’irragionevolezza dell’accanimento terapeutico, indirizzandosi verso una forma di cura a misura della persona malata. Ma, in ogni caso, nella dottrina la vita è un diritto indisponibile, la morte non è affidata all’arbitrio dell’uomo, bensì al volere Divino ed è una dimensione inevitabile della vita, la quale non va accorciata o impedita nel suo corso. Tant’è che per i credenti la morte non è l’ultima fase della vita.
Insieme all’influenza della Chiesa cattolica, anche le campagne di Pro Vita e Famiglia sono determinanti nella definizione dei concetti di eutanasia e di suicidio assistito. Le ultime iniziative dell’associazione risalgono al gennaio 2024 e riguardavano il contrasto all’approvazione del progetto di legge sul “Suicidio medicalmente assistito” in discussione presso il Consiglio regionale del Veneto; tale progetto è stato bocciato e rimandato in Commissione.
A che punto siamo arrivati?
Il 10 febbraio 2025 la Toscana è stata la prima Regione italiana ad approvare una legge che garantisca ai malati una procedura certa in fatto di tempistiche e modalità per l’accesso al suicidio medicalmente assistito. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge di iniziativa popolare promossa dall’Associazione Luca Coscioni e che era stata depositata per il vaglio in tutte le Regioni italiane.
Innegabile è il bisogno di cercare soluzioni condivise e una forma di mediazione tra posizioni differenti in materia, che trovino uno sbocco sul piano legislativo, in modo da poter garantire in Italia la presenza di una legge certa che risponda in modo generale e astratto alle questioni legate al fine vita. In tal modo, si eviterà che le risposte su questo tema siano arbitrarie, ad hoc e discriminanti.
Immagine di copertina: [Foto di Jon Tyson su Unsplash]




