La riforma Nordio, su cui gli elettori sono chiamati a esprimersi il 22 e 23 marzo 2026, rappresenta un intervento destinato a incidere su diversi aspetti dell’attuale assetto dell’ordinamento giudiziario: dalla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri alla riorganizzazione del sistema di autogoverno della magistratura. Dopo aver definito ciò che la riforma prevede, questo articolo si concentrerà però su ciò che non cambia, con l’obiettivo di fare chiarezza su una riforma attorno alla quale, nel dibattito pubblico, si sono diffuse diverse interpretazioni imprecise o fuorvianti.
In particolare, l’analisi si concentrerà su tre questioni spesso richiamate in questo dibattito, ma che il testo della riforma non modifica direttamente: (1) il ruolo delle correnti nella magistratura, (2) i problemi strutturali della giustizia e (3) le principali garanzie costituzionali che regolano l’esercizio della funzione giudiziaria.
La campagna referendaria si è infatti caratterizzata per toni fortemente polarizzati, che hanno progressivamente attribuito al confronto una dimensione sempre più politica. In questo contesto, questi temi sono stati spesso associati alla riforma per sostenere le ragioni del Sì o del No al referendum, pur non essendo stati previsti come obiettivo della riforma nella fase di proposta. Riflettere su questi aspetti permette quindi di valutare con maggiore precisione quale sia l’effettivo impatto della riforma e di orientarsi con maggiore consapevolezza tra le diverse posizioni del dibattito referendario.
(1) Le correnti nella magistrtura
La magistratura italiana non è governata dai singoli giudici o pubblici ministeri, ma da un organo di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura (Csm). A questo organo spettano decisioni fondamentali per la carriera dei magistrati — tra cui assunzioni, trasferimenti e promozioni — dalle quali dipendono anche l’accesso agli uffici giudiziari di livello superiore e il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi.
In linea di principio, le carriere giudiziarie dovrebbero basarsi esclusivamente su criteri di anzianità e merito. Tuttavia, nel funzionamento concreto del sistema, un ruolo significativo è stato storicamente svolto dall’Associazione nazionale magistrati (Anm), un’associazione privata che svolge funzioni di rappresentanza del corpo dei magistrati italiani, spesso descritta come una sorta di “sindacato” della magistratura.
Un pluralismo fisiologico
Fin dalla sua ricostituzione nell’immediato secondo dopoguerra, l’Anm si è caratterizzata per un forte pluralismo interno, espresso attraverso diverse correnti organizzate che riflettono differenti sensibilità culturali e interpretazioni del ruolo del diritto e della magistratura. Tra le correnti più influenti figurano Unità per la Costituzione (Unicost), storicamente associata a posizioni moderate, Magistratura Indipendente, generalmente collocata su orientamenti più conservatori, e Area, che riunisce componenti più progressiste della magistratura.
La presenza di queste correnti rappresenta quindi una forma di pluralismo interno alla magistratura e riflette, almeno in parte, sensibilità culturali e giuridiche che attraversano anche la società più in generale. In questo senso, tali differenze risultano fisiologiche in un ambito in cui l’applicazione della legge implica inevitabilmente margini di discrezionalità interpretativa.
Quando il pluralismo diventa correntismo
Il ruolo delle correnti, tuttavia, si è progressivamente trasformato e ha assunto una funzione diversa – sempre più incisiva nelle dinamiche elettorali e decisionali del Csm. Il loro crescente peso all’interno dell’organo di autogoverno ha contribuito a trasformarle in strutture organizzate di influenza all’interno della magistratura, impegnate a sostenere i propri appartenenti nelle dinamiche relative alla gestione delle carriere: un fenomeno comunemente indicato con il termine correntismo.
Secondo molti studiosi, una delle ragioni principali di questa evoluzione è legata al sistema elettorale utilizzato per la scelta dei componenti togati del Csm. Fin dagli anni Sessanta, l’Anm è venuta progressivamente a configurarsi come una sorta di “parlamento della magistratura”, in cui vengono organizzati congressi ed elezioni interne durante le quali le diverse correnti presentano liste di candidati e documenti programmatici che riflettono differenti visioni del ruolo della magistratura. Nel tempo queste correnti hanno assunto una struttura sempre più organizzata — con iscritti, attività associative e strumenti di comunicazione propri — rafforzando la loro capacità di mobilitare consenso tra i magistrati e di influenzare gli equilibri interni del Csm.
In questo contesto, l’appartenenza o la vicinanza a una corrente può diventare un fattore rilevante nella costruzione delle carriere giudiziarie, incidendo sulle opportunità di accesso agli incarichi e agli uffici giudiziari più prestigiosi, come emerso anche in vicende che hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, tra cui il caso Palamara nel 2019.
La riforma Nordio e il sorteggio
È proprio alla luce di queste dinamiche che negli ultimi anni si è riacceso il dibattito sulle riforme dell’ordinamento giudiziario con l’obiettivo dichiarato di ridurre il peso delle correnti nel funzionamento del Csm. Proprio in questo quadro si andrebbe a inserire la riforma Nordio, che tra i suoi obiettivi dichiarati prevede quello di limitare l’influenza delle correnti eliminando la competizione elettorale tra magistrati e i meccanismi di costruzione del consenso che, secondo i sostenitori della riforma, negli anni avrebbero favorito il consolidarsi del cosiddetto correntismo.
Secondo i promotori della riforma, l’introduzione del sorteggio per la selezione della componente togata dei nuovi Consigli superiori, eliminando la competizione elettorale tra magistrati, consentirebbe di intervenire alla radice del problema.
In questa prospettiva, il sorteggio avrebbe un duplice effetto: da un lato garantire pari opportunità di accesso a tutti i magistrati, dall’altro impedire la formazione di cordate organizzate o di strutture di sostegno interne, che nel tempo hanno contribuito a rafforzare il fenomeno del correntismo.
Perchè le correnti non scompariranno
Allo stesso tempo, è importante sottolineare che l’esistenza delle correnti non coincide necessariamente con il correntismo. Anche se una riforma di questo tipo potrebbe ridurre il peso delle correnti nelle dinamiche di nomina e nelle competizioni elettorali interne, sarebbe improprio ritenere che esse possano scomparire del tutto. La tendenza ad associarsi e a organizzarsi in gruppi rappresentativi è infatti un fenomeno naturale in molte professioni. Non a caso, anche in altri sistemi giudiziari europei — come Francia e Spagna, nonostante modelli molto diversi di organizzazione della magistratura — esistono diverse associazioni di magistrati che si collocano lungo l’asse progressista–conservatore.
Sarebbe quindi ingenuo pensare che l’approvazione della riforma Nordio possa eliminare la tendenza all’associazionismo o impedire che tali orientamenti influenzino, almeno indirettamente, l’interpretazione della legge. Allo stesso modo, sarebbero fuorvianti le affermazioni secondo cui la riforma impedirebbe sentenze ingiuste o porterebbe i giudici a esprimersi in materia di immigrazione in modo più consonante al governo. Più realistico è ritenere che il sorteggio possa ridurre il peso delle correnti nelle dinamiche di nomina, anche se il dibattito tra gli esperti su questo punto resta tutt’altro che unanime.
(2) I problemi strutturali della giustizia
Sebbene per mesi lo stesso ministro della Giustizia Carlo Nordio abbia ribadito che il governo non aveva mai presentato la riforma come uno strumento per rendere la giustizia più veloce — criticando anzi chi la contestava proprio perché non avrebbe contribuito ad accelerare i processi — in seguito ha sostenuto che la riforma costituzionale potrebbe comunque contribuire a ridurre i tempi della giustizia. Secondo questa interpretazione, ciò avverrebbe grazie a un sistema disciplinare più severo, affidato a un nuovo organo (Alta corte disciplinare). Tuttavia, la riforma costituzionale si limita a delineare l’architettura istituzionale del nuovo sistema, mentre le regole concrete sui controlli, sulle sanzioni e sulla valutazione dei ritardi dovranno essere definite da successive leggi ordinarie. Di conseguenza, allo stato attuale è difficile sostenere che possa incidere direttamente sui tempi dei processi, soprattutto nella direzione di una loro riduzione.
Infatti, secondo molti esperti, la durata dei processi dipende soprattutto da fattori strutturali: la carenza di magistrati e di personale amministrativo, gli uffici sovraccarichi, le infrastrutture spesso inadeguate e sistemi informatici non sempre efficienti o omogenei tra i diversi tribunali, sui quali la riforma non interviene.
In fondo, infatti, la riforma non nasce tanto per affrontare i problemi di efficienza della giustizia, quanto piuttosto per intervenire sull’organizzazione della magistratura e sul suo sistema di autogoverno.
(3) Prerogative dei magistrati
Nonostante i cambiamenti istituzionali previsti dalla riforma, le garanzie costituzionali che disciplinano l’esercizio della funzione giudiziaria resterebbero invariate. La riforma incide infatti soprattutto sulle modalità di organizzazione e di governo delle carriere, ma non altera i principi costituzionali che regolano il comportamento dei magistrati nello svolgimento delle loro funzioni.
In particolare, resta invariato il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, previsto dall’articolo 112 della Costituzione. Il pubblico ministero continua quindi ad avere il dovere di esercitare l’azione penale di fronte a una notizia di reato. Anche qualora vengano stabiliti criteri di priorità nell’organizzazione del lavoro delle procure, questi non eliminano l’obbligo di procedere nei confronti dei reati di cui si ha conoscenza, che rappresenta uno dei principali parametri dell’indipendenza funzionale del pubblico ministero.
Allo stesso modo, non vengono modificate le garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura, sia rispetto agli altri poteri dello Stato sia all’interno della stessa organizzazione giudiziaria. La riforma finisce quindi per proporre un nuovo modello di organizzazione della giustizia incentrato soprattutto sulla modifica dell’assetto organizzativo della magistratura, senza incidere sulle garanzie costituzionali che regolano l’esercizio della funzione giudiziaria.
In questo quadro, risultano discutibili quelle interpretazioni secondo cui il pubblico ministero verrebbe inevitabilmente sottoposto all’indirizzo diretto del governo, poiché una simile subordinazione non è prevista dall’attuale testo della riforma. Allo stesso tempo, in assenza di indicazioni più precise sulle modalità con cui il Parlamento intende intervenire in caso di vittoria del Sì al referendum, non è possibile formulare una valutazione definitiva sulla futura configurazione dei rapporti tra magistratura e potere esecutivo. Ciò che è certo è che il testo costituzionale continuerebbe a garantire tutela dei principi di autonomia e indipendenza della magistratura.
La portata reale della riforma
La riforma Nordio introduce cambiamenti significativi nell’assetto organizzativo della magistratura, in particolare attraverso la separazione delle carriere e la ridefinizione dei meccanismi di autogoverno. Tuttavia, come emerge dall’analisi, molte delle questioni più frequentemente evocate nel dibattito pubblico — dal peso delle correnti alla durata dei processi, fino al rischio di una subordinazione della magistratura al potere esecutivo — non sono oggetto di intervento diretto nel testo della riforma.
Distinguere tra ciò che la riforma modifica e ciò che invece resta invariato è quindi essenziale per valutarne la portata effettiva. Il referendum non riguarda una trasformazione complessiva del funzionamento della giustizia italiana, né offrirebbe soluzione ai principali problemi strutturali; riguarda piuttosto una scelta sull’assetto istituzionale della magistratura e sui meccanismi che regolano il governo delle carriere.
In questo senso, orientarsi nel dibattito richiede soprattutto di evitare attribuzioni improprie alla riforma e di concentrarsi sui cambiamenti che essa introduce realmente. Solo a partire da questa distinzione è possibile formulare una valutazione più consapevole delle implicazioni del voto per l’equilibrio complessivo dell’architettura costituzionale.
*Immagine di copertina: [Immagine di TUREK90 via Pixabay]


