Chiunque si sia cimentato nell’impresa di informarsi sulla riforma della giustizia avrà capito subito che il dibattito pubblico è saturo. Prima di capire il contenuto, è sempre opportuno definire il contesto: tutte le riforme nascono con la politica e ne subiscono le influenze. Chi supporta questa riforma? Da dove arrivano i suoi elementi? Come si è arrivati a questo referendum?
Il percorso politico della riforma Nordio
La riforma Nordio, come è stata ribattezzata dalla narrazione giornalistica, è una legge di revisione costituzionale che è stata approvata dal Parlamento il 30 ottobre 2025 a maggioranza assoluta. Non avendo ottenuto la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, sarà sottoposta a referendum popolare, secondo quanto stabilito dall’articolo 138 della Costituzione.
Il referendum non è soltanto popolare: è un referendum confermativo. Significa che, differentemente da altre tipologie referendarie, non prevede un quorum: il risultato della votazione sarà valido indipendentemente dall’affluenza ai seggi.
Nel corso della storia repubblicana, molte riforme costituzionali sono state approvate a maggioranza qualificata dal Parlamento e non hanno dunque dovuto passare per l’approvazione popolare. Nello specifico, quella sulla riforma Nordio sarà la quinta consultazione referendaria di carattere costituzionale. Approvata in Parlamento con i voti del centrodestra (FdI-LSP-FI-Nm), più i voti di Azione, la riforma è stata invece bocciata da PD, AVS ed il M5S, con IV che si è astenuta.
Proprio quest’ultimo passaggio sancisce la natura politica della riforma: la legge costituzionale non ha un appoggio politico trasversale tra le forze che siedono in Parlamento. È appoggiata, cioè, soltanto da una parte della rappresentanza parlamentare, costituita dalla maggioranza che sostiene il governo (più Azione). Si tratta di un dettaglio non irrilevante, che contribuisce a politicizzare il dibattito su una riforma il cui contenuto è essenzialmente giuridico.


Giustizia e politica in Italia
Il tema della giustizia nella discussione politica italiana si lega da sempre a momenti della storia controversi e che fanno discutere ancora oggi. Come in altri paesi europei, il nostro sistema giuridico prevede la possibilità, per i magistrati, di intraprendere una carriera politica. L’attuale ministro della Giustizia e promotore della riforma, Carlo Nordio, è stato un magistrato.
La lotta alla mafia è stato un tema che ha contribuito ad assegnare ad alcuni magistrati un ruolo politico rilevante. È nota la commozione che suscitò nel paese la morte di Giovanni Falcone, il 23 maggio 1992, per mano di un attentato di Cosa Nostra. Il Parlamento italiano era in stallo da giorni sull’elezione del Presidente della Repubblica. I calcoli politici furono messi in secondo piano, valutando opportuna la nomina di Oscar Luigi Scalfaro (DC). La sua candidatura, fino a quel momento mai ritenuta credibile, emerse anche in virtù della sua precedente carriera di magistrato.
Negli stessi anni, la credibilità della classe politica italiana fu messa alla prova anche dal famoso scandalo Tangentopoli. La corruzione emerse come un tema centrale fra l’opinione pubblica e spiccò la figura di Antonio di Pietro, magistrato a capo del pool di Mani pulite. Questi sarebbe emerso fino al punto di diventare ministro, per poi fondare un proprio partito, l’Italia dei Valori. Ma non è l’unico caso: anche Antonio Ingroia, ex pubblico ministero antimafia, si candidò come leader della coalizione Rivoluzione Civile alle elezioni politiche del 2013.
Da dove arriva la separazione delle carriere
Se, come si è visto finora, la natura stessa della riforma è politica – e quindi la sua politicizzazione è in parte inevitabile – va anche detto che i suoi punti salienti hanno avuto diversi livelli di consenso, nel corso della storia italiana. Uno degli aspetti principali, la separazione delle carriere, ha goduto storicamente di consensi trasversali: del tema si discute almeno dai tempi dell’Assemblea costituente. Fu l’ex ministro della Giustizia e partigiano Giuliano Vassalli a riaccendere il dibattito nel 1988, con la riforma del Codice di procedura penale che porta il suo nome.
La riforma del Codice introdusse in Italia un processo penale d’impianto accusatorio, più simile al modello inglese di common law. Questi sistemi, tipici del mondo anglosassone, privilegiano una maggior rigidità nella distinzione delle figure: l’idea alla base è che questa garantisca il rispetto del principio di terzietà del giudice. La riforma del Codice in questo senso spinse molti a pensare che il passo successivo, quasi naturale, sarebbe stata l’introduzione della separazione delle carriere.
Ma quest’ultimo allora non era un tema divisivo come lo è oggi. Sia esponenti di partiti di centrodestra, come Forza Italia (FI), sia di partiti di centrosinistra, come il Partito Democratico della Sinistra (PDS), si mostrarono favorevoli all’ipotesi di introdurla nel sistema penale italiano. Queste discussioni ebbero luogo principalmente all’interno di quella che è ricordata come la Bicamerale, una commissione parlamentare attiva tra il 1997 ed il 1998.
La commissione si propose l’ambizioso obiettivo politico di portare a termine una serie di riforme costituzionali, tra cui la separazione delle carriere, da approvare con un consenso bipartisan. Il progetto fallì quando il leader di FI, Silvio Berlusconi, si ritirò dai patti prestabiliti. La successiva ondata di indagini giudiziarie che colpirono il Cavaliere incancrenirono ulteriormente i tentativi di riforma della giustizia. Uno stallo accentuato dalla retorica spesso aspra del suo partito nei confronti della magistratura, che polarizzò il dibattito, tramutandolo in una questione anzitutto politica.
Ad oggi, comunque, la questione è parzialmente disciplinata dalla legge n.71/2022, voluta dall’allora ministra della Giustizia Marta Cartabia. Questa legge introdusse criteri più stringenti per i giudici che intendono cambiare funzione, consentendo soltanto un passaggio dall’una all’altra e comunque solo entro i primi nove anni dall’entrata in servizio. Secondo i dati più recenti, si tratta di una percentuale inferiore al 2% dei magistrati.
Sorteggio e sdoppiamento del CSM: le due novità
Tuttavia, la separazione delle carriere consiste soltanto in una parte di quella che è la riforma. Tra i suoi contenuti si annovera anche lo sdoppiamento del CSM, l’organo di autogoverno della magistratura e il sorteggio come metodo di elezione esclusivo per i suoi componenti laici. Si può affermare a buona ragione che queste due misure siano nel complesso l’elemento di novità maggiore, a livello giudiziario.
Per quanto riguarda il primo punto, lo sdoppiamento sarebbe la conseguenza della distinzione delle carriere. Nelle intenzioni dei promotori della riforma lo sdoppiamento dovrebbe creare due Corti totalmente indipendenti. In alcuni sistemi giudiziari, differenti da quello italiano, esistono organi unici in cui convivono stabilmente due sezioni separate: un esempio è quello francese. La riforma Nordio però porterebbe questo concetto all’estremo, creando una situazione inedita, con due organi di potere separati e autonomi l’uno dall’altro.
Il meccanismo del sorteggio ha, invece, attirato molte critiche proprio per l’elemento di unicità che lo contraddistinguerebbe. Non esiste infatti un modello accademico di riferimento da cui è stata tratta la riforma: il governo lo ha giustificato sostenendo che eliminerà la politicizzazione delle correnti interne, senza però aggiungere elementi a sostegno di questa tesi.
Secondo la Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d’Europa, il meccanismo sarebbe dannoso e minerebbe l’indipendenza giudiziaria poiché i magistrati non sarebbero eletti dai loro pari, ma da un sistema aleatorio. La Commissione Europea, nel report annuale di monitoraggio sullo Stato di diritto in Italia, ha diffuso preoccupazioni simili.
Un 2016 2.0?
In molti hanno paragonato l’attuale scenario ad un importante precedente: il referendum costituzionale del 2016. Anche in quel caso si votò per un referendum confermativo e la consultazione acquisì una valenza politica, in quanto l’allora Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, legò l’esito del voto alla sopravvivenza stessa del governo. Questa personalizzazione del voto ebbe l’effetto di unire l’opposizione nei suoi confronti, più che gli elettori contrari ai contenuti della riforma referendaria.
Finora, la premier Meloni ha tentato di distogliere il voto dalla sua immagine, affermando di voler tenere un atteggiamento opposto a quello del suo predecessore. Ma non è detto che ci stia riuscendo: a distanza di più di tre anni dal suo insediamento, molti elettori potrebbero considerare quest’occasione come un modo per esprimere un giudizio sul suo operato, più che sulla riforma in sé.
Le consultazioni referendarie sono, del resto, consultazioni politiche. Il meccanismo del voto utile, largamente studiato in scienza politica, si applica alle elezioni così come ai referendum. Tuttavia, è opportuno ricordare che il governo non è tenuto a rassegnare le dimissioni qualora l’esito fosse contrario alle sue aspettative.
“Del senno di poi ne son piene le fosse”, scrisse Manzoni. Soltanto i risultati del voto e ulteriori analisi future potranno rivelare quali considerazioni avranno inciso di più sugli elettori. Ripercorrere il contesto storico è il primo passo per capire questo progetto di riforma e presentarsi alle urne in maniera consapevole.
*Immagine di copertina: [foto di LVER via Pixabay]


