Ormai sempre più vicina, la chiamata alle urne per il referendum sulla riforma della giustizia sta incentivando i cittadini ad informarsi e documentarsi per esercitare il proprio diritto di voto con consapevolezza e responsabilità.
Tutt’oggi, l’attenzione e il dibattito sono principalmente e naturalmente concentrati sulle ragioni del “Sì” e del “No”. Tuttavia, è altrettanto essenziale, in questo contesto, fornire le coordinate minime dell’attuale organizzazione e funzionamento della giustizia italiana, che la riforma potrebbe ー eventualmente ー andare in parte a modificare.
I tre pilastri della riforma, infatti, chiamano in causa elementi cardine della magistratura: gli organi che amministrano la giustizia ordinaria, cioè i giudici e i pubblici ministeri, e l’organo di governo di questi ultimi, ovvero il Consiglio superiore della magistratura. Ma che cosa sono, di fatto, questi organi? Che ruolo hanno nel sistema giudiziario? Quali funzioni svolgono?
Il sistema giurisdizionale italiano: giurisdizioni ordinarie e speciali
In Italia, il sistema giudiziario si caratterizza per la presenza di più giurisdizioni: il potere di interpretare e applicare la legge ai casi concreti (iuris dicere) è infatti esercitato da una pluralità di giudici a seconda della materia oggetto di giudizio. In particolare, si distingue la giurisdizione ordinaria ー che si occupa delle controversie tra privati (la giustizia civile) e dei reati (la giustizia penale) ー dalle giurisdizioni speciali, che si possono occupare di questioni costituzionali, amministrative, contabili, tributarie o militari.
La riforma della giustizia si propone di riformare, in modo particolare, alcuni aspetti della magistratura ordinaria.
PM e giudici: quale differenza?
Pubblici ministeri (PM) e giudici sono organi essenziali per il funzionamento della giustizia ordinaria. Specialmente nella giustizia penale, l’accertamento della verità durante un processo richiede l’apporto di entrambe queste figure.
Il giudice è la figura chiamata ad esprimere un giudizio su un fatto attraverso l’interpretazione della legge e la sua applicazione al caso concreto. Nel fare ciò, egli ascolta le parti (accusa e difesa), valuta le prove e formalizza una decisione in merito al caso che si trova a giudicare. Durante il processo, il giudice non rappresenta gli interessi di nessuna delle parti in causa, ma si pone come soggetto terzo e imparziale.
Al PM è invece affidato l’esercizio dell’azione penale, che effettua formulando l’imputazione (cioè la contestazione del reato all’imputato) e sostenendola in giudizio davanti all’organo giudicante. È anche detto “organo requirente” (dal latino requirere, cioè “richiedere”) in quanto può avanzare una serie di richieste puntuali al giudice, quali, per esempio, l’applicazione di misure cautelari nei confronti dell’indagato, l’autorizzazione per lo svolgimento di determinate indagini, il rinvio a giudizio o l’archiviazione del caso sulla base delle prove raccolte.
Diversamente dal giudice, che si configura come un arbitro, il PM gioca un ruolo attivo nel processo in quanto svolge attività finalizzate all’accertamento della verità (anche qualora questa conduca ad esiti favorevoli per l’indagato) e alla repressione di eventuali reati. Anche il ruolo del PM è formalmente caratterizzato da imparzialità. La Costituzione, infatti, parla di obbligo dell’azione penale del PM (art. 112), sostenendo che quest’ultimo non può scegliere discrezionalmente se avviare o meno l’azione penale a seconda del tipo di reato, né essere condizionato, nel suo operato, da scelte a favore di qualcuno o contro qualcun altro.
Come si diventa PM o giudici?
Pur svolgendo funzioni diverse, giudici e PM appartengono alla stessa magistratura ordinaria e condividono lo stesso percorso professionale. La nomina a magistrato è subordinata al superamento di un concorso pubblico (lo stesso per futuri giudici e PM), accessibile ai soggetti in possesso di una laurea magistrale in giurisprudenza.
Chi supera il concorso ottiene la qualifica di “magistrato ordinario in tirocinio” (MOT) e inizia un percorso formativo teorico-pratico di circa 18 mesi. Durante questo periodo, il MOT è tenuto a seguire corsi di approfondimento presso la Scuola superiore della magistratura e a svolgere sessioni pratiche presso gli uffici giudiziari, affiancando i magistrati nello svolgimento delle loro funzioni. La sessione finale, in particolare, è dedicata all’acquisizione delle competenze legate alla funzione che il MOT intende assumere una volta concluso il tirocinio.
Al suo termine, infatti, ottenuta una valutazione positiva d’idoneità da parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato può esprimere una preferenza (a seconda dei posti disponibili) per l’ufficio giudiziario di destinazione e, quindi, per il tipo di funzione ー requirente o giudicante ー che desidera esercitare. La presa delle funzioni è poi ufficialmente deliberata dallo stesso Consiglio superiore della magistratura: solo da questo momento in poi, i ruoli di giudice e PM sono effettivamente distinti.
Funzioni diverse, stessa carriera
La motivazione sottesa alla scelta di tenere unite le carriere, nonostante la diversità delle funzioni (che, allo stato attuale, il magistrato può decidere di cambiare una sola volta durante i suoi primi nove anni di carriera), si lega alla volontà di garantire che la magistratura si configuri come un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104.1 della Costituzione).
L’esperienza pre-repubblicana, infatti, aveva conosciuto i forti condizionamenti dell’esecutivo sulla magistratura. Dunque, specialmente per evitare che il PM si trasformasse in un organo accusatorio controllato dalla politica governativa, la magistratura è stata concepita come un ordine unificato, in cui ー anche sulla scorta di una formazione e cultura professionale comuni ー giudici e PM non fossero mossi da altro se non dall’assicurare il corretto funzionamento della giustizia.
CSM: cos’è, da chi è composto, quali funzioni svolge
La gestione della carriera e dello status dei magistrati ordinari è affidata ad un organo collegiale di governo autonomo: il Consiglio superiore della magistratura (CSM). Anche in questo caso, la funzione di autogoverno risponde all’esigenza costituzionale di preservare la magistratura dalle ingerenze degli altri poteri dello Stato, garantendone l’autonomia e l’indipendenza.
La formazione del CSM avviene mediante un processo elettivo. L’art. 104 della Costituzione prevede che esso sia composto da:
- tre membri di diritto, ovvero il Presidente della Repubblica (che lo presiede), il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale della Corte di cassazione;
- membri togati, eletti dai magistrati ordinari, che corrispondono ai due terzi dei membri totali (esclusi i tre membri di diritto);
- membri laici, che costituiscono il restante terzo e sono eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno 15 anni.
Attualmente, il CSM è composto da un totale di 33 membri: oltre ai consueti tre membri di diritto, si contano venti membri togati e dieci membri laici. Una volta eletti, questi restano in carica per quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Spetta al CSM, in quanto organo di governo autonomo della magistratura, decidere sulle assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari di tutti i magistrati (dunque, sia di giudici che di PM). I provvedimenti disciplinari, in particolare, sono affidati ad un’apposita sezione disciplinare (composta da membri togati e laici) competente a sanzionare eventuali violazioni dei doveri connessi all’esercizio della funzione giurisdizionale. Qualora un magistrato commetta una violazione grave e non giustificabile nello svolgimento della sua attività, oppure tenga nella sua vita privata comportamenti che incidono sul prestigio dell’ordine giudiziario, la sezione disciplinare può applicare sanzioni che vanno dal semplice ammonimento alla rimozione dall’ordine giudiziario.
Un sistema in bilico tra equilibri costituzionali e prospettive di riforma
Dalla ricostruzione dell’attuale assetto della magistratura ordinaria è possibile scorgere i segni di un delicato sistema di pesi e contrappesi. La Costituzione ha definito un modello volto, da un lato, a garantire l’autonomia e l’indipendenza della funzione giurisdizionale nel suo complesso, sottraendola a possibili pressioni provenienti dagli altri poteri statali; dall’altro, ha previsto meccanismi di equilibrio ー come, per esempio, la presenza di membri laici e togati nel CSM e nella relativa sezione disciplinare ー per evitare che l’ordine giudiziario si trasformasse in una sorta di corporazione chiusa e autoreferenziale.
Ciò non significa che l’impianto vigente sia esente da criticità. Come per qualsiasi istituto giuridico, queste possono insinuarsi anche per via della distanza che si determina tra i modelli legali e la loro concreta attuazione, che talvolta può indebolire l’intento con cui i primi sono stati progettati. La riforma della giustizia potrebbe modificare l’impianto in essere, ma soltanto l’esito del referendum dirà, in primo luogo, se questo avverrà, e solo il tempo potrà, in secondo luogo, svelare gli effetti di tali eventuali modifiche.
* Immagine di copertina: [Foto di Sasun Bughdaryan via Unsplash]


