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DDL antisemitismo: cosa prevede e perché divide

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Il DDL antisemitismo, già approvato al Senato e in attesa del passaggio alla Camera, arriva in un periodo storico segnato dalla crescita dei fenomeni di odio e tensioni internazionali sempre più evidenti.

Il testo del DDL punta a rafforzare strumenti di prevenzione e coordinamento tra le diverse istituzioni competenti, ma ha riaperto un dibattito più ampio sulle fattispecie. In particolare, al centro della discussione c’è il ruolo della definizione dell’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) e il confine tra antisemitismo e critica politica.

Il voto parlamentare riflette queste divisioni, mostrando una frattura che divide sia la politica sia il dibattito pubblico.

Un provvedimento dentro un contesto internazionale complesso

Il DDL antisemitismo non nasce nel vuoto. Arriva in un momento preciso, in cui diversi fattori si sovrappongono e rendono il tema inevitabilmente centrale dividendo il dibattito pubblico.

Negli ultimi anni ricerche e dati segnalano un aumento degli episodi di antisemitismo in Europa, con una diffusione particolarmente evidente nello spazio digitale (Commissione Europea, EU Strategy on Combating Antisemitism 2021–2030). Allo stesso tempo, la questione palestinese ha riacceso un dibattito che investe non solo la politica estera e la salvaguardia dei diritti umani, ma anche il modo in cui si definisce il confine tra critica legittima e antisemitismo.

È proprio in questo contesto che si inseriscono anche le valutazioni delle organizzazioni internazionali sul conflitto. Diversi organismi e relatori delle Nazioni Unite hanno parlato di crimini di guerra e crimini contro l’umanità compiuti da Israele nella Striscia di Gaza (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights). La Corte penale internazionale ha emesso mandati d’arresto nei confronti del primo ministro Netanyahu e dell’ex ministro della Difesa Gallant (International Criminal Court).

Già nel novembre 2024 lo UN Special Committee to Investigate Israeli Practices ha definito i metodi di guerra israeliani a Gaza “consistent with genocide”, includendo anche l’uso della fame come arma. Nel settembre 2025, la Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite è arrivata a sostenere che le azioni di Israele nella Striscia possano configurare genocidio, segnando uno dei passaggi più duri nel linguaggio utilizzato finora dagli organismi internazionali (OHCHR, 2025).

Struttura e obiettivi: un intervento sulle politiche, non sui reati

Per capire cosa cambia davvero, bisogna guardare il testo e la sua impostazione legislativa. Il DDL è composto da cinque articoli. Non introduce nuovi reati, in quanto l’antisemitismo, è già punito dall’ordinamento attraverso la legge Mancino e gli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale. Il DDL, quindi, non interviene sul piano penale, almeno non direttamente.

Il passaggio più importante è all’inizio. Il testo adotta la definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA, una formulazione operativa non vincolante composta da una definizione generale e da una serie di esempi pratici (IHRA, 2016).

Da qui si sviluppa il resto. Il DDL prevede una strategia nazionale triennale, con interventi che riguardano soprattutto la prevenzione. In concreto, si parla di raccolta e sistematizzazione dei dati sugli episodi di antisemitismo, monitoraggio del fenomeno anche nello spazio digitale e collaborazione con le piattaforme online per il contrasto ai contenuti d’odio. Una parte importante riguarda la formazione. Il testo prevede iniziative nelle scuole e nelle università, ma anche percorsi specifici per docenti, forze dell’ordine e pubblica amministrazione, con l’obiettivo di rendere più riconoscibili le diverse forme di antisemitismo.

Accanto a questo, sono previste attività di sensibilizzazione più ampie, che coinvolgono anche il mondo dello sport e della cultura, con l’idea di intervenire non solo sui singoli episodi ma sul contesto in cui si sviluppano. Viene poi introdotta la figura di un Coordinatore nazionale, con il compito di seguire l’attuazione della strategia e tenere insieme i diversi livelli istituzionali.

Non si tratta quindi di una legge penale in senso stretto, ma di un intervento che agisce sul piano delle politiche pubbliche. In questo quadro, i criteri adottati assumono un ruolo centrale, perché guidano le politiche di prevenzione e contrasto.

Un percorso parlamentare segnato da divisioni

Le discussioni iniziali si sono concentrate principalmente sulle possibili conseguenze concrete della definizione IHRA. Il timore, emerso soprattutto nel dibattito tra la politica e la società civile, era che potesse avere effetti anche sulle manifestazioni e sulle forme di protesta legate alla questione palestinese. In altre parole, che il confine tra critica politica e antisemitismo potesse diventare più difficile da tracciare proprio nei contesti più esposti, come le piazze o le università.

Durante l’iter parlamentare, c’era una linea favorevole all’adozione della definizione IHRA, comprendente centrodestra e anche una parte del centrosinistra. Nel Partito Democratico, però, non c’era una linea unica. Una parte ridotta del partito era favorevole a usare la definizione IHRA, come nella proposta di Graziano Delrio, firmata anche da altri senatori ma subito sconfessata dai vertici del gruppo. I quali proponevano di evitare il riferimento diretto alla IHRA, inserendo il contrasto all’antisemitismo in una legge più ampia contro le discriminazioni. Alla base dello scontro c’era anche il timore che la definizione potesse rendere più difficile distinguere tra antisemitismo e critica politica a Israele, con possibili conseguenze su attivisti e manifestanti. Sulla stessa linea si sono posizionati Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra.

Mentre le proposte del centrosinistra hanno risentito delle divisioni interne, il testo che arriva al voto nasce da un’iniziativa della Lega e riprende l’impostazione più netta, quella dell’adozione della formulazione operativa dell’IHRA. Su questo si forma una maggioranza trasversale: votano a favore i partiti centristi come Azione, +Europa e Italia Viva, insieme a una parte della maggioranza.

Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra votano contro, mantenendo le perplessità emerse nel dibattito. Il Partito Democratico sceglie invece l’astensione, ma senza una linea completamente compatta, con alcuni esponenti “riformisti” che decidono di votare a favore.

La definizione IHRA e il nodo dell’interpretazione

Per capire il motivo di queste discussioni, bisogna quindi guardare la definizione IHRA. È composta da una definizione generale e da undici esempi concreti, di cui sette riguardano Israele. Proprio per questo, essa rappresenta uno dei principali argomenti di frattura, poiché solleva interrogativi sul confine tra critica e discriminazione.

Tra gli esempi più citati c’è quello dei cosiddetti “doppi standard”, cioè l’idea che possa essere antisemitico chiedere a Israele comportamenti non richiesti ad altri Stati democratici. Un altro riguarda il paragone tra le politiche israeliane e quelle della Germania nazista.

Il punto dei critici solitamente non è negare che forme di antisemitismo possano passare anche attraverso il linguaggio su Israele. Il punto è che, nella pratica, il confine non è sempre semplice da tracciare.

Di questo avviso è la Jerusalem Declaration on Antisemitism, firmata da studiosi e ricercatori. In breve, sostiene che la definizione IHRA è poco chiara in alcuni passaggi su Israele e troppo aperta a interpretazioni diverse. Per questo propone criteri alternativi, con l’obiettivo di distinguere meglio tra antisemitismo e dibattito politico su Israele e Palestina (Jerusalem Declaration, 2021).

Negli ultimi giorni è intervenuto anche il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, che ha approvato una mozione in cui indica proprio nella Jerusalem Declaration un riferimento, sottolineando al contempo la necessità di tutelare la libertà di espressione e di critica.

I dati sull’antisemitismo e il problema della classificazione

In Italia, il riferimento per i dati sull’antisemitismo principale è il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC, Relazioni annuali). Il CDEC utilizza la definizione IHRA come riferimento per classificare i casi e perciò le rilevazioni sono soggette alle stesse criticità.

Negli ultimi anni i dati mostrano una crescita del fenomeno, con una presenza molto rilevante nello spazio online. Nei report più recenti emerge anche un altro elemento: una parte significativa degli episodi è legata al conflitto in Medio Oriente, fino a diventare, nel rapporto 2025, la principale matrice degli episodi registrati.

Su questo aspetto si concentrano alcune critiche. Infatti, vi sono dubbi sul fatto che una definizione ampia possa influenzare la classificazione dei casi, includendo anche espressioni più legate alla critica politica.

Allo stesso tempo, i dati del CDEC sono utilizzati da istituzioni, comunità ebraiche e organismi europei come base per monitorare l’antisemitismo e vengono considerati un riferimento autorevole nel dibattito pubblico.

In ogni caso non si può affermare che ogni critica a Israele venga considerata antisemitismo. Il CDEC stesso distingue tra critica politica legittima e contenuti che utilizzano stereotipi o linguaggi discriminatori. Tuttavia, segnala che in molti casi elementi tipici dell’antisemitismo vengono oggi espressi proprio attraverso riferimenti allo Stato di Israele.

Se i dati mostrano un fenomeno che cambia forma, la questione diventa come interpretarlo e quali strumenti usare per distinguere tra discriminazione e ciò che rientra nella libertà di espressione.

Il rischio segnalato da ONG e movimenti sociali

In Italia, Amnesty International ha criticato direttamente il DDL approvato in Senato, scrivendo che “É preoccupante che tutte le attività e misure della legge rimangano ancorate alla definizione operativa dell’Alleanza internazionale per il ricordo dell’Olocausto, inclusi i suoi indicatori”. Secondo Amnesty, il rischio è che una definizione nata come strumento operativo finisca per estendersi alla formazione, al monitoraggio, alle piattaforme sociale più in generale alla vita civile e istituzionale, con effetti restrittivi sulla libertà di espressione.

Un punto che Amnesty richiama spesso riguarda il movimento BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) una campagna internazionale non violenta che invita al boicottaggio economico e politico di Israele. Secondo l’organizzazione, in alcuni contesti il sostegno al BDS è stato associato all’antisemitismo proprio sulla base della formulazione dell’IHRA. Il rischio, in questo caso, è che forme di pressione politica o di protesta vengano lette come discriminazione, anche quando non contengono incitamenti all’odio.

Amnesty ha più volte ribadito che iniziative di questo tipo rientrano nella libertà di espressione, richiamando anche una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha riconosciuto il diritto al boicottaggio come forma legittima di espressione politica (sentenza Baldassi v. France della Corte europea dei diritti dell’uomo).

Queste preoccupazioni si ritrovano anche in una parte dei movimenti sociali e delle reti solidali con la Palestina, soprattutto dove il tema si intreccia con manifestazioni, assemblee e iniziative universitarie. Il timore, in sostanza, è che accuse troppo larghe di antisemitismo possano finire per restringere lo spazio della protesta. Dall’altra parte, però, la definizione IHRA continua a essere sostenuta da molte istituzioni europee e da numerose organizzazioni ebraiche, che la considerano uno strumento utile per riconoscere e monitorare il fenomeno. Non a caso, nel 2023 più di 160 comunità e organizzazioni ebraiche hanno chiesto alle Nazioni Unite di farne uso nel proprio piano contro l’antisemitismo.

Il tema nel quadro più ampio delle discriminazioni

Secondo l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, circa il 47% dei musulmani nell’UE dichiara di aver subito forme di discriminazione nella vita quotidiana, un dato in crescita rispetto agli anni precedenti (Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali 2023). È un indicatore che segnala come il tema non riguardi una sola forma di odio.

Anche in Italia il dibattito sull’Islam è spesso intrecciato a questioni di sicurezza, immigrazione e identità culturale. Alcune posizioni politiche, in particolare nell’area del centrodestra, hanno adottato negli anni un linguaggio molto critico nei confronti del mondo musulmano, soprattutto in relazione all’immigrazione e alla gestione dello spazio pubblico. Questo non equivale automaticamente a discriminazione, ma contribuisce a rendere il tema particolarmente sensibile.

La questione, sollevata nel dibattito, è se abbia senso intervenire su una sola forma di odio o se serva un approccio più ampio, capace di tenere insieme fenomeni diversi.

Un dibattito che rimane aperto

Il DDL interviene soprattutto sul piano delle definizioni e delle politiche pubbliche. Ed è proprio qui che si concentra la discussione. Perché quando si tratta di distinguere tra discriminazione e critica politica, il confine non è sempre così netto.

È per questo che il dibattito resta aperto. Non tanto sul problema, quanto sugli strumenti con cui si sceglie di affrontarlo.

*Immagine di copertina: [Foto di Christian Lue via Unsplash]
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